La nullità e annullabilità degli atti (2°parte)
Pubblicato da Salvatore - 12/02/12 alle 12:02:59 pmLo scopo può essere di per sé lecito, ma è comunque diverso da quello dichiarato. Al di là dello sviamento vi sono una serie di figure di eccesso di potere ed. figure sintomatiche, riconducibili alla violazione del principio di ragionevolezza dell’agire amministrativo. In esso vi si possono trovare atti viziati per assenza di motivazione, per contrasto con precedenti atti (contraddittorietà fra provvedimenti), per illogicità manifesta, per violazione di circolare. In altri casi il vizio si presenta come violazione del principio di imparzialità dell’agire o di completezza e veridicità dell’istruttoria o di giustizia sostanziale. Figure riconducibili alla violazione di questi principi sono il travisamento dei fatti, la incompleta istruttoria, la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta. Non dissimile dalla illegittimità di cui si è parlato, è il regime della illegittimità degli atti”amministrativi delle autorità comunitarie secondo l’art. 173 tratt. CEE . L’illegittimità degli atti comunitari si può avere per “incompetenza, violazione di norme sostanziali, violazione del trattato o di qualsiasi regola di’diritto relativa alla sua applicazione, sviamento di potere”.
I procedimenti strumentali che riguardano riorganizzazione,essendo questa una materia non definita in maniera univoci riguardare l’istituzione di uffici, l’organizzazione, la regolamentazione del personale. La materia è sottoposta al principio di legalità, per cui deve svolgersi secondo disposizioni di legge, così come stabilisce l’art. 97 Cost. che pertanto pone per essa una riserva di legge. La legge non deve comunque disciplinare l’intera materia dell’organizzazione, ma deve dettare i principi di. essa,rilasciando alla normazione secondaria e all’attività amministrativa, la parte restante (regolamenti e procedimenti). L’importanza della disciplina legislativa è stata sopravvalutata, per l’iniziale esigenza che si è avuta dalla fine del secolo scorso di sottoporre a limiti i l potere organizzativo dell’amministrazione spettante al governo, mentre nel Parlamento si vedeva il garante .della indipendenza dell’amministrazione dal governo.
La distribuzione del potere organizzativo lascia ampio spazio ai procedimenti amministrativi, di organizzazione, il d . l . 3 febbraio ’93 n. 29 consente poi così come recita l’art. 2, che “le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione”. Le amministrazioni, mediante l’organizzazione degli uffici devono tendere ad assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa (art. 4). Per cui si articolano gli uffici per funzioni omogenee, si assicura la trasparenza verso i cittadini e la collaborazione tra uffici (art. 5). i procedimenti organizzativi più adoperati sono stati quelli che, dopo il 2.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sulla dirigenza, hanno proceduto alla individuazione degli uffici dirigenziali e alla definizione delle loro attribuzioni. Il d.l. n. 29/’93 prevede per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale la seguente procedura: proposta del ministro competente, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero del tesoro; parere C.S. deliberazione di regolamento governativo. Procedimenti organizzativi relativamente semplici sono quelli posti in essere per la formazione degli statuti dei Comuni. Dispone la 1. 8 giugno 1990 n. 142 che questi sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, a cui seguono il controllo del Comitato regionale c la pubblicazione. Essendo l ‘ iniziativa e l’istruttoria poste con lo stesso atto il procedimento si articola in due fasi di iniziativa e decisione. Anche i controlli comportano procedimenti rientranti fra quelli organizzativi, anche se per opinione diffusa farebbero parte di un genere a sè stante.