La disciplina del regime pubblico
Pubblicato da Salvatore - 21/01/12 05:01:27 pm
Il personale vede trasformata la sua disciplina da un regime di pubblico impiego ad una regolamentazione di diritto comune. Il regime dei controlli si modifica con l’attenuazione dei controlli preventivi sugli atti dei Comuni, Regioni e Stato, mentre si moltiplicano i vincoli comunitari all’amministrazione nazionale.
In sostanza a più di un secolo dall’unificazione l’amministrazione italiana si è talmente ampliata e modificata che si stenta a riconoscerne tratti comuni. I ministeri sono cresciuti, la dirigenza amministrativa si è staccata dalla direzione politica, gli enti pubblici hanno assunto un peso tale da contrastare quello statale, l’Unione europea non è più un sistema sovrapposto, ma strettamente integrato con quello nazionale. La periferia ha assunto un ruolo predominante, al Nord tramite la vitalità dei poteri locali mentre al Sud la sua presenza viene avvertita soltanto attraverso la forte rappresentanza nel pubblico impiego e nei vertici amministrativi.
Se questo è lo stato delle cose ci si domanderà quale è il concetto che abbiamo oggi della pubblica amministrazione e se esso corrisponde alle definizioni tradizionali che se ne danno. Le accezioni più comuni della amministrazione sono quelle che la vedono sia nella veste di “esecutrice di legge” sia in quella di “cura concreta di interessi pubblici”. Nessuna di queste due definizioni è in fase positiva, ma risale sicuramente a concezioni ideologiche. L’amministrazione posta in esecuzione della legge si riferisce alla tradizionale divisione dei poteri che Montesquieu, temendo gli abusi del potere pubblico, vedeva ordinati in un sistema di controlli e garanzie reciproci.
Questa divisione che era anche una equa distribuzione dei poteri è stata interpretata in maniera diversa secondo i periodi storici e gli ordinamenti giuridici (Rivoluzione francese, Inghilterra), ma non si può dire che trovi corrispondenza nella realtà e nel diritto positivo.
Attività normativa viene svolta dalla pubblica amministrazione (regolamenti, pianificazioni, etc), funzioni amministrative sono svolte dal Parlamento e dai giudici (Pubblico Ministero). La seconda definizione, secondo cui l’amministrazione è “cura concreta interessi pubblici” deriva strettamente dall’altra per cui vi sarebbe una astratta, posta in essere dal potere legislativo. Queste definizioni hanno come tratto comune quello di cercare di individuare all’interno dei compiti dell’amministrazione una funzione unitaria che possa sintetizzarsi in una unica nozione. Questo è impossibile perchè l’amministrazione consiste in partecipazione
e collaborazione all’attività dì governo (i gabinetti dei ministri), regolazione o disciplina (Banca d’Italia, Ministro dell’Industria), erogazione di mezzi finanziari o di servizi (Servizio sanitario nazionale,
Inps, scuola). Gli economisti possono oggi cercare **un carattere unitario all’amministrazione, intravisto nel fatto che essa gestisce servizi senza un prezzo. Neanche dal punto di vista soggettivo può dirsi che oggi le
amministrazioni anno rette da persone giuridiche pubbliche. Gli enti pubblici economici hanno amministrazioni private, i concessionari di servizi pubblici sono per lo più. società per azioni. 1 notai, soggetti privati svolgono un’attività pubblica di certificazione. Uno dei problemi attuali è quello di stabilire i confini delle amministrazioni pubbliche per cui vi sono leggi che le individuano e le sottopongono a norme comuni. Ad es. la 1. 5 agosto 1978 n. 468 con disposizioni su “contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”, all’art. 25, definisce settore pubblico, oltre lo Stato, le aziende autonome, le provincie, i comuni e le relative aziende, gli enti portuali, l ‘ ENEL , gli enti pubblici non economici, elencati in tabelle allegate e più volte modificate con decreto.
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