La nullità e annullabilità degli atti
Pubblicato da Salvatore - 12/02/12 12:02:44 pm
La nullità può essere rilevata in qualunque tempo e può essere dichiarata o dal giudice o dalla stessa amministrazione. Un’ipotesi di nullità è prevista dalla nuova normativa nella prorogatio degli organi amministrativi (1. 1994 n. 444) a proposito di atti emanati dal titolare di un organo scaduto. Altra specie di nullità si ha per atti viziati per carenza di potere che si verifica nei casi in cui il potere esercitato risulta in concreto non sussistente perché non previsto da norme dell’ordinamento. Ad es. atto emesso dal sindaco in materia di beni culturali (di spettanza statale). L’annullabilità è dalla giurisprudenza identificata con l’illegittimità. Questa espressamente prevista dalla legge, si manifesta attraverso i tipici tre vizi di legittimità: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge. La norma introduttiva di tali vizi è l’art. 24 della 1. 31.1.1989 n. 5992, riprodotta nell’art. 26 T.U. Cons. St. dalla 1. sui TAR .

La tripartizione legislativa ha un rilievo prevalentemente processuale, giacché in base a questi vizi vengono formulati i motivi del ricorso, ma nessuna limitazione all’impugnabilità degli atti amministrativi è ammissibile in virtù dell’art. 113 Cast. Violazione di legge e incompetenza indicano difformità dell’atto della disciplina normativa. L’incompetenza si ha quando l’atto è emanato da un organo diverso da quello cui la legge conferisce il potere, mentre la violazione di legge indica ogni altra violazione di norme giuridiche e in particolare delle norme sul procedimento. Sul piano procedurale la distinzione trova la sua giustificazione nella norma, che. prevede in caso di annullamento dell’atto, per motivi di incompetenza, la rimessione dell’affare all’autorità competente (art. 45 T . U . C.S. e 26 1. TAR).

L’incompetenza può aversi per materia, pèr territorio e per valore o grado. Più complessa è la tematica dell’eccesso di potere. Bisogna premettere che il legislatore del 1889 con “eccesso di potere”, intendeva qualcosa di profondamente diverso da quello che si intende oggi. Con questa dizione si voleva intendere un caso di incompetenza particolarmente grave, uno straripamento nel senso con cui oggi viene concepita la carenza di potere. Il Consiglio di St. segui una strada diversa basandosi in pane sulla precedente esperienza seppure limitata, seguita alla riforma del 1865, quale organo consultivo nei procedimenti di ricorso straordinario al Re, e in parte riferendosi alla elaborazione giurisprudenziale francese del “Conseil d’Etat” che andava formulando la nozione di “détournement de pouvoir”.
Per intendere l’eccesso, di potere bisogna ricollegarsi alla nozione di discrezionalità – amministrativa nella sua accezione di corretto uso del potere: il vizio concernente l’esercizio del potere discrezionale si configura come eccesso di potere. L’indagine sull’eccesso di potere presuppone che l’amministrazione abbia agito in conformità alla legge, che altrimenti incorrerebbe nella violazione di legge. Ma l’assenza di vizio di violazione di legge non esclude che l’atto sia viziato per cattivo uso dei potere discrezionale.
La prima manifestazione di eccesso di potere è quello dello sviamento, per cui il potere viene esercitato in concreto per un fine diverso da quello imposto dalla legge (abbattimento di animali per una presunta situazione infettiva, mentre lo scopo effettivamente perseguito è di natura ambientalistica).
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Data di pubblicazione: February 12, 2012
Categorie: La nullità e annullabilità degli atti
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